(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  47
                        del 30 novembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Art. 21 della legge regionale n. 18/2017 -  Disposizioni  transitorie
                             ed urgenti. 
 
  1. Nelle  more  del  riordino  della  governance  dei  Consorzi  di
Sviluppo Industriale di Potenza e Matera di  cui  all'art.  21  della
legge regionale n. 18/2017 (di seguito legge regionale di  riordino),
nel caso di dimissioni  o  decadenza  dell'Amministratore  unico,  in
deroga all'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 18/2010 e ss. mm.
ed ai rispettivi statuti, la Giunta regionale nomina  un  commissario
straordinario. 
  2.    Al    commissario    straordinario    spettano    i    poteri
dell'Amministratore unico e resta in carica per  un  periodo  di  sei
mesi eventualmente prorogabile fino all'insediamento degli organi  di
cui alla legge regionale di riordino. 
  3. Alla carica di  commissario  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le prescrizioni in materia di incompatibilita'  di  cui  al
decreto legislativo n. 39/2013, nonche' quelle indicate dall'art.  19
della legge regionale n. 18/2010 e ss. mm. 
  4. Il commissario  propone  alla  Giunta  regionale,  nel  caso  ne
ricorrano le condizioni, un piano finalizzato al  rilancio  dell'Ente
consortile che contenga proposte mirate al riequilibrio  finanziario,
patrimoniale ed economico dello stesso. 
  5. Al commissario spetta un compenso da  determinarsi,  nei  limiti
dell'importo gia' previsto per  l'amministratore  unico,  secondo  le
modalita' richiamate dal comma 1 dell'art. 18 della  legge  regionale
n. 18/2010, i cui oneri restano a carico dei bilanci dei Consorzi. 
  6. Il collegio dei revisori  dei  conti  in  essere  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  resta  in  carica   fino
all'insediamento  degli  organi  di  cui  alla  legge  regionale   di
riordino.